10 ottobre 2006

NO BOLLINO? NO PARTY!

E’ cambiato il modo di "usufruire" musica, ma in molti non hanno ancora familiarità con la nuova legislazione in materia soprattutto di file sharing, internet e masterizzazione. Facciamo il punto della situazione con un addetto ai lavori "istituzionale".

Molto spesso parlando con altri colleghi ho notato che c’è poca familiarità in materia di legalità nei supporti fonografici. Non è rara la classica affermazione di chi sostiene di essere in regola avendo copiato i propri dischi originali su pc o su cd audio magari portando appresso gli esemplari originali o tante altre storie diventate ormai leggende metropolitane, che nulla hanno a che fare con la legislazione in oggetto. Visto che la legge non ammette l’ignoranza, voglio ricordare per tutti i professionisti l’introduzione della legge 248 datata 18 agosto 2000 e denominata "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" ed in particolare il capo II, art. 14: "È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: …abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati…". Subito saltano all’occhio alcune parole importanti come: "abusivamente", "uso non personale" e "a fini di lucro".

Per fare maggior chiarezza ho voluto interpellare il maggior organo preposto alla tutela del diritto d’autore e cioè la S.I.A.E., la Società italiana Autori ed Editori rappresentata in questo caso dal Dott. Alfano, direttore dei servizi antipirateria che cortesemente ha risposto alle mie domande.

- Milani: Se ricevo del materiale promozionale ufficiale da una multinazionale straniera come ad esempio un cd serigrafato con copertina illustrata, come mi devo comportare? Posso usarlo durante una serata?
- Alfano: "Assolutamente no!! La legge è tassativa; prevede la vidimazione di tutti i supporti che contengano voci, suoni o immagini in movimento. Il fatto che una multinazionale faccia questo tipo di promozioni non legittima la stessa a sottrarsi agli obblighi di legge relativi ad un territorio. In Italia vige quest’obbligo, come ad esempio in Portogallo. In Germania non esiste quest’obbligo per cui non ci sarà bisogno della vidimazione. Resta comunque il fatto che un dj professionista che opera sul nostro territorio nazionale usando quei supporti è fuorilegge".

- Milani: Ciò vale anche per i programmatori delle emittenti radiofoniche?

- Alfano: "No, se l’emittente ha ottenuto l’autorizzazione della SIAE e dell’SCF e il supporto a monte è regolare ci sarà la possibilità di usare questo materiale o di crearne una copia limitatamente all’uso interno dell’emittente stessa".

- Milani: Posso utilizzare per pubblica esecuzione il mio repertorio proveniente da cd originali bollati caricati in mp3 su un personal computer?
- Alfano: "No, non posso effettuare il cambio di supporto a prescindere dalla provenienza del file se non per copia personale non utilizzabile in pubblica esecuzione senza autorizzazione".

- Milani: Posso utilizzare per pubblica esecuzione un mp3 scaricato legalmente da un sito a pagamento?
- Alfano: "Si ma solo nel caso in cui il sito stesso autorizzi la pubblica esecuzione e abbia a sua volta ottenuto validamente l’autorizzazione dagli autori a farne un uso pubblico".

- Milani: Come si può dimostrare che quel file è stato acquistato da un sito legale piuttosto che scaricato abusivamente da un sistema di file sharing per esempio?
- Alfano: "Questo resta un problema irrisolto, non esiste un bollino e anche nel caso di codici forniti insieme al file, non esiste la possibilità di dimostrare la legalità essendo questi facilmente riproducibili. Siamo davanti ad un problema non di diritto ma di prova del diritto dove appunto risulta difficile provare la legalità in caso di un controllo. Si spera che in un prossimo futuro le nuove tecnologie possano ovviare a questo problema".

- Milani: Questi contenuti legali possono essere inseriti in un cd per la pubblica esecuzione?
- Alfano: "No, altrimenti ricadiamo nuovamente nella legge per cui si necessiterebbe nuovamente di un’autorizzazione. I files devono restare all’interno di un hard disk o della memoria in cui è stato scaricato il file, che non sia un supporto digitale".

- Milani: A proposito di bollino, spesso siamo costretti a strapparlo per poter aprire il supporto, oppure lo troviamo appiccicato sul cellophane; come ci si deve comportare in queste occasioni?
- Alfano: "Anche in questo caso la legge è tassativa. Bisogna, nei limiti del possibile cercare di conservare il bollino senza distruggerlo".

- Milani: Mi scusi ma tutti sappiamo che il bollino è stato fabbricato in modo tale da non poter essere staccato senza evitarne la distruzione proprio per impedire gli abusi…
- Alfano: "Quando il bollino fa da sigillo all’apertura del box, il mio consiglio è quello di usare un taglierino e lasciarlo dov’è: anche se tagliato in due, resterà sempre una prova che faciliterà le procedure in caso di accertamento. Per quanto riguarda quei bollini incollati al cellophane, meglio è ritagliarli e conservarli assieme al box".

- Milani: E nel caso di chi si presenta alle serate con i raccoglitori a libro lasciando le custodie a casa?
- Alfano: "Meglio sarebbe avere con se anche le custodie e relativi bollini. Comunque, in caso di un controllo, basterà andare a casa e recuperare le custodie in oggetto".

- Milani: Posso utilizzare un pc con un software adatto alla riproduzione di cd ufficiali (in pratica usare un pc come player) per gestire una serata musicale?
- Alfano: "Assolutamente no, la riproduzione avviene attraverso il meccanismo della copia, che può essere consentita ad uso privato ma non per la pubblica esecuzione a scopo di lucro".

- Milani: Quando invece un dj promuove in pubblico un suo set non a scopo di lucro per esempio con una borsa di cd masterizzati?
- Alfano: "In questo caso la legge non è molto chiara, nel senso che si parla di uso personale. Che si possa equiparare l’uso personale all’uso in una serata senza fini di lucro si può anche sostenere per cui se l’organizzatore si preoccupa di pagare l’autorizzazione alla SIAE per la diffusione della musica in pubblico, non mi sembra una cosa grave…"

- Milani: Posso riprodurre in pubblico un cd con incisa una composizione originale creata da me?
- Alfano: "Si, però per essere in regola dovrò prima preoccuparmi della vidimazione. Tutti i supporti che contengano voci, suoni o immagini in movimento devono essere vidimati, il ché, per fare un esempio, ciò vale per il disco di Baglioni, per quello di Beethoven, che è pubblico dominio e vale pure per il disco mio che mi autoproduco. Il bollino ha due funzioni: da un lato assolve alla funzione antipirateria, dall’altro attesta il pagamento dei diritti d’autore. Se i diritti d’autore (come in questo caso) non ci sono, il bollino prova che è stata seguita la legge che prevede le norme antipirateria per cui il suo costo si aggirerà sui 0,0031 €. Per fare ciò basta rivolgersi ad un ufficio SIAE competente".

- Milani: Esiste per i dj la possibilità di crearsi una compilation con i brani preferiti, copiati da altri cd o scaricati da internet e poi legalizzarla pagando una tassa ai relativi autori tramite la SIAE?
- Alfano: "la SIAE può dare l’autorizzazione tranquillamente ma ci deve essere pure l’autorizzazione degli autori e dei produttori originali per cui in questo caso il dj diverrebbe un piccolo produttore discografico dovendo acquistare dalle case discografiche una "mini licenza" per ogni brano incluso nella sua compilation stampata in un unico esemplare; non so se attualmente la cosa potrebbe essere economicamente e tecnicamente sostenibile…"

- Milani: Ci sono molte storie di abusi provati, finiti in tribunale con una successiva puntuale assoluzione. Come spiega questo fenomeno?
- Alfano: "Il reato, per essere contestato ha bisogno di due elementi: l’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo. L’elemento oggettivo si concretizza nell’accertamento ad esempio di un dj che usa i cd senza bollino. La parte soggettiva, che vale per tutti i reati dall’omicidio all’affissione abusiva di manifesti, prevede che il reo o presunto tale, sia consapevole di commettere un reato e abbia l’intenzione di farlo. Molto spesso il magistrato ritiene che manchi l’elemento soggettivo, cioè che il disc-jockey non si sia reso conto, o che non conosceva la norma, o aveva delle circostanze per cui venivano a mancare queste condizioni e di conseguenza assolve".

Ringraziando il Dott. Alfano per la sua disponibilità, concludo lanciando il solito sasso nello stagno: "a quando un vertice Siae-Aid-Discografici?" Data la complessità della materia in continua evoluzione un incontro rappresenterebbe un’occasione importante dove tutti potrebbero guadagnarci…


di Edoardo Milani


Articolo tratto dal numero 73 di Jocksmag di Ottobre 2006

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